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Le questioni del 5 per mille le risolve (sempre) il giudice ordinario
La competenza sulle controversie tra enti beneficiari e l’Agenzia delle entrate o gli altri soggetti deputati alla tenuta degli elenchi dei beneficiari, all’erogazione dei fondi e al controllo delle rendicontazioni spetta alla magistratura ordinaria e non a quella tributaria.
Lo ha stabilito la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 23/10/2017 n. 24964, mettendo fine ad un contenzioso radicatosi nel 2006 e avviato da un’associazione, esclusa dagli elenchi, per aver indicato un codice fiscale errato nella domanda presentata all’Agenzia delle entrate attraverso i canali telematici.
L’Agenzia delle entrate costituitasi in giudizio aveva eccepito in via principale il difetto di giurisdizione e, in via subordinata, l’inammissibilità del ricorso perché proposto contro un atto non impugnabile ex art. 19 d.lgs. 546/92. Leggi tutto