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5 per mille: entro il 30 giugno l’invio della dichiarazione sostitutiva
Il 30 giugno scade il termine per l’invio alla Direzione regionale dell’Agenzia delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da parte degli enti del volontariato iscritti al 5 per mille.
Per gli enti che si sono iscritti nel 2017
La dichiarazione di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 45 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione, va inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio. In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle predette Direzioni Regionali, riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2016” e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità. Questo è il modello di dichiarazione sostitutiva per gli enti del volontariato.
I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco devono spedire sempre la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione, sempre entro il 30 giugno 2016 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno; essa va però inviata all’Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata. Questo è il modello di dichiarazione sostitutiva per le ASD.
Per gli enti inseriti negli elenchi permanenti
Gli enti che sono inseriti negli elenchi permanenti del 5 per mille, devono inviare la dichiarazione sostitutiva solo nel caso di variazione del rappresentate legale. Infatti, la dichiarazione sostitutiva inviata lo scorso anno perde efficacia e Il nuovo rappresentante è tenuto, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione con l’indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo. È necessario allegare, a pena di decadenza, una copia del documento del nuovo rappresentante legale dell’ente. La nuova dichiarazione sostitutiva deve essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite la casella PEC del rappresentante legale alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente entro il 30 giugno 2017.