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Nuovi adempimenti per Enti che operano con i minori - chiarimenti
Il decreto prevede che i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
L’entrata in vigore del decreto legislativo ha richiesto l’intervento del Forum del Terzo Settore nazionale e di CSVnet per un’interpretazione autentica della norma, considerato che in caso di inosservanza si rischia una sanzione amministrativa da 10mila a 15mila euro.
In questi giorni il Ministero della Giustizia ha emanato delle circolari e chiarito che:
- l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale da parte del “datore di lavoro” sussiste solo quando vi sarebbe l’instaurazione di un formale rapporto di lavoro. Nessun adempimento, dunque, è richiesto ad enti e associazioni di volontariato quando si avvalgono dell’azione gratuita e non remunerata dei volontari;
- l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale da parte del “datore di lavoro” scatterebbe solo per i nuovi rapporti di lavoro e rimarrebbero comunque esclusi quelli già attivi alla data del 5 aprile 2014.
Con l'entrata in vigore del Decreto legislativo 04/03/2014 n 39 (G.U. 22 marzo 2014 – serie generale n. 68), a partire dal 6 aprile 2014, tutte le organizzazioni che impiegano personale (volontario o meno) le cui mansioni comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno richiederne certificato giudiziale.