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Home Page Chi Siamo Statuto e Regolamento Statuto e Regolamento

Statuto e Regolamento

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{tab=Statuto}

 

CENTRO SERVIZI AL VOLONTARIATO DEI DUE MARI
STATUTO

 

Art.1

COSTITUZIONE


È costituita con sede legale in Reggio Calabria, l’Associazione “Centro Servizi Per il Volontariato Dei Due
Mari” ai sensi e per gli effetti della L. 266/91 e successive modifiche ed integrazioni.

È un’associazione senza fini di lucro che si ispira a principi di carattere solidaristico e democratico e ha lo
scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le
organizzazioni di volontariato e l’associazionismo. Il Centro Servizi Per il Volontariato Dei Due Mari

promuove l’impegno volontario da parte delle associazioni e di singoli, e se ne avvale.



Art.2

FINALITÀ ED ATTIVITÀ


Garantisce pari condizioni di accesso di tutti gli utenti alle iniziative e ai servizi prodotti, senza alcuna

discriminazione.

In particolare potrà:

a) Promuovere strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando

forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli;

b) Offrire assistenza e consulenza alla progettazione, l’avvio e la realizzazione di specifiche attività;

c) Fornire consulenza e realizzare iniziative nel campo giuridico, fiscale e socio-sanitario; sostenere e

realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione del volontariato;

d) Attuare studi e ricerche;

Mettere a disposizione informazioni, notizie, dati e documentazione sulle attività e le organizzazioni di

volontariato nazionali e locali, e del Terzo settore;

e) Fornire servizi agli enti locali e alle istituzioni pubbliche anche tramite apposita convenzione;

f) Mettere in relazione le organizzazioni di volontariato, le strutture formative pubbliche e private, gli

operatori economici, i mezzi di informazione;

g) Svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari;

h) Collaborare con organizzazioni del terzo settore;

I servizi di cui sopra potranno essere erogati a titolo gratuito e/o tramite apposito contratto o convenzione.

Onde poter perseguire pienamente le finalità, il Centro Servizi Per il Volontariato Dei Due Mari potrà dotarsi

di ogni struttura o strumento utile ed adeguato. Altresì potrà attivare intese e rapporti di collaborazione con

altri Centri di Servizio per il volontariato, con istituzioni, enti, associazioni, movimenti, fondazioni,

imprese.



Art.3

SOCI


Sono soci fondatori del Centro Servizi Per il Volontariato Dei Due Mari, nelle persone del loro

rappresentante legale pro tempore, le Associazioni e gli Enti che hanno partecipato all’atto costitutivo.

In qualità di soci ordinari, con le medesime facoltà dei Soci Fondatori, possono aderire al Centro Servizi Per

il Volontariato Dei Due Mari, nelle persone di un loro rappresentante, tutte le organizzazioni di volontariato

di cui alla legge 266/91, gli organismi senza fini di lucro e di utilità sociale di cui al Dlgs. 460/97, costituite

da almeno un triennio, comprovato dalla data di registrazione, e che siano state, negli ultimi tre anni

antecedenti alla domanda, effettivamente funzionanti ed operative.

Gli enti diversi dalle associazioni di volontariato non possono comunque superare la quota di un quarto dei

membri dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio, nella quale si dichiara di accettare il presente Statuto, è inoltrata al

Consiglio direttivo che si esprime con provvedimento motivato entro tre mesi dal ricevimento.

La domanda di adesione deve essere corredata da copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente,

da tutta la eventuale documentazione prevista dal regolamento, nonché da tutta quella

documentazione ritenuta utile a dimostrare l’effettiva funzionalità ed operatività dell’organismo e

relativa all’ultimo triennio.

La qualità di socio si perde per dimissioni, morosità o decisione motivata del Consiglio Direttivo secondo

modalità e procedure stabilite dal regolamento associativo.

La decadenza viene dichiarata dal Direttivo e comunicata con raccomandata AR.

I soci :

a) Concorrono all’elaborazione del programma e all’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi

dell’Associazione, nei modi previsti dal presente Statuto e dal regolamento;

b) Eleggono gli organi sociali.

c) Sono tenuti a osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli organi dirigenti;

d) Versano la quota sociale annua nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo

È previsto l’obbligo per tutte le Associazioni, tranne quelle iscritte al Registro Regionale del Volontariato, di

trasmettere lo Statuto, allo scopo di riscontrare i requisiti imposti dalla Legge Quadro sul Volontariato, in

ordine agli aspetti che configurano le stesse come associazioni di Volontariato.

È altresì previsto l’obbligo per tutti gli aderenti di comunicare eventuali variazioni statutarie entro trenta

giorni.



Art. 4

ORGANI SOCIALI


Sono organi dell’Associazione :

a) L’Assemblea dei soci;

b) Il Presidente;

c) Il Consiglio Direttivo;

d) Il Collegio dei Garanti;

e) Il Collegio dei sindaci revisori.

La durata degli organi sociali è triennale.

Le cariche sociali sono incompatibili con qualsivoglia incarico retribuito.



Art.5

ASSEMBLEA


L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione ed è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari.

Alle sedute dell’Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.

L’Assemblea è presieduta dal presidente, (che la convoca almeno due volte l’anno), e comunque ogni

qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario.

La convocazione è effettuata tramite avviso scritto a tutti i soci, a mezzo raccomandata ar, e-mail o fax

almeno 15 giorni prima della data dell’adunanza.

La convocazione dell’Assemblea può essere inoltre richiesta da almeno un quinto dei soci; in tal caso il

Presidente provvede alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta. Inoltre tale

convocazione può essere richiesta anche al fine di rinnovare anticipatamente le cariche sociali: in tal caso è

necessaria una mozione di sfiducia votata da almeno due terzi dei soci presenti.

L’assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Gli enti e le Associazioni aderenti possono intervenire o direttamente, attraverso il proprio rappresentante

legale o altra persona delegata, ovvero delegando altro socio del CSV. Ogni socio può con delega sottoscritta

rappresentare solo un altro socio.

L’assemblea, ordinaria, è valida, in prima convocazione, quando è presente la metà più uno degli aventi

diritto, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto.

L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti, con voto palese, fatta eccezione per le

questioni relative alle persone.

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

a) Eleggere gli Organi Sociali di cui all’art. 4.

b) Discute approva il bilancio preventivo e consuntivo;

c) Definire il programma generale annuale di attività dell’ Associazione dal Consiglio Direttivo.

d) Determinare il numero dei componenti elettivi del Consiglio direttivo: minimo 5 – massimo 15.

e) Discutere ed approvare le proposte di regolamento, predisposte dal Consiglio Direttivo per il

funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;

f) Discute e decidere sugli argomenti posti all’ordine del giorno;

L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione, quando è presente la metà più uno degli aventi

diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto e delibera sulle

seguenti questioni:

g) modifica dello statuto;

h) scioglimento dell’associazione;

i) eventuale rinnovo anticipato delle cariche sociali.

L’Assemblea straordinaria delibera con voto favorevole dei 2/3 dei soci presenti.



Art.6

CONSIGLIO DIRETTIVO


Il consiglio direttivo ha un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore a 15,

Ai membri eletti dall’Assemblea si affianca un membro nominato dal comitato di gestione dei fondi speciali,

secondo quanto disposto dall’Art.2 comma 6 lettera D del D.M. 8/10/97.

Il Consiglio è convocato e presieduto dal presidente. Si riunisce di norma almeno una volta al mese e

comunque ogni qual volta il presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengano necessario.

La convocazione è effettuata con qualsiasi mezzo di norma almeno 5 giorni prima della data della adunanza.

In caso di urgenza tale termine può essere comunque derogato.

Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell’opera di esperti consulenti che

possono essere invitati alle sue sedute, senza diritto di voto.

Il Consiglio è validamente costituito, quando è presente almeno la metà più uno dei suoi membri con diritto

di voto.

Il Consiglio Direttivo è investito dei seguenti compiti:

a) delibera tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione proposti dal Presidente;

b) nomina, su proposta del Presidente il Direttore;

c) determina l’apertura degli sportelli dell’Associazione e propone all’Assemblea i regolamenti per il

funzionamento dell’Associazione e dagli Organi Sociali predisposti dal Presidente con il Direttore;

d) predispone per l’Assemblea dei soci il programma annuale di attività; le conseguenti scelte relative

alla struttura e al funzionamento dell’Associazione elaborate dal Presidente e dal Direttore;

e) decide l’assunzione ed il licenziamento del personale dipendente nonché l’avvio e l’interruzione di

rapporti di collaborazione e consulenza, proposti dal Presidente con il Direttore;

f) approva il bilancio preventivo e consuntivo proposti dal Presidente con il Direttore;

g) riceve le domande di adesione di nuovi soci e decide con provvedimento motivato su di esse;

h) ratifica o respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente, esclusi quelli esercitati con

delega;

i) assume i provvedimenti di esclusione dei soci;

j) delibera le surroghe proposte dall’Ufficio di Presidenza in caso di vacanze determinatesi per

qualsiasi motivo all’interno dell’organo;

k) convoca una volta l’anno la conferenza programmatica;

I componenti del Comitato direttivo non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso

delle spese sostenute in dipendenza della loro carica.

E’ istituito un tavolo permanente di confronto fra gli enti locali e pubblici, aderenti al centro, ed una

rappresentanza del volontariato, in numero paritetico, nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Funzionamento sarà disciplinato nel regolamento.



Art. 7

IL PRESIDENTE


Il presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell’associazione.

In caso di impedimento del presidente la firma e la rappresentanza vengono dallo stesso delegate ad un

membro del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, in via permanente o transitoria, parte delle proprie attribuzioni ai membri del

Consiglio Direttivo.

Il Presidente è preposto alla gestione dell’ordinaria Amministrazione ed ha la responsabilità

dell’organizzazione e del buon funzionamento del Centro. Egli, avvalendosi della collaborazione del

Direttore e del personale del centro attua le direttive e le delibere assunte dal Consiglio Direttivo e

dell’Assemblea dei soci.

In caso di inderogabili urgenti necessità legate al funzionamento del Centro, anche in assenza di specifica

delega, il presidente può agire con i poteri del Consiglio Direttivo portando i provvedimenti alla ratifica dello

stesso nella prima riunione utile.



Art.8

DIRETTORE


Il Direttore viene nominato dal Consiglio Direttivo.

Esso partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni delle Assemblee dei Soci e, se richiesto, del

Consiglio Direttivo

Su incarico del Presidente, e nel rispetto delle linee programmatiche ed organizzative deliberate

dagli Organi, redige il bilancio preventivo e consuntivo da portare all’approvazione ed alla ratifica

degli Organi.

Ha la responsabilità tecnica del Centro, e si occupa della gestione del personale su direttive del

Presidente.

Predispone tutti gli atti esecutivi inerenti la realizzazione delle decisioni assunte dagli organi sociali.



Art. 9

PATRIMONIO


Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dalle quote associative;

b) dai contributi di Enti pubblici e privati;

c) da ogni altro bene mobile od immobile a qualsiasi titolo pervenuto dall’Associazione.

I fondi devono essere depositati presso un istituto bancario indicato con delibera del Consiglio

Direttivo.



Art. 10

COLLEGIO DEI GARANTI


Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria e regolamentare e dà pareri sulla loro corretta

applicazione.

Dirime le controversie insorte tra i soci , tra questi e gli organismi dirigenti, fra organi sociali.

E’ comunque fatta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria competente in materia di diritti

indisponibili.

Il Collegio è formato da tre componenti e rimane in carica tre anni; i membri effettivi eleggono al loro

interno il Presidente.

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno del Associazione.



Art. 11

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI


L’assemblea dei soci nomina il collegio dei revisori dei conti, composto da due membri effettivi

anche non aderenti all’associazione, e da due membri supplenti. Ai membri eletti dall’Assemblea si

affianca un membro nominato dal comitato di gestione dei fondi speciali, secondo quanto disposto

dall’Art.2 comma 6 lettera D del D.M. 8/10/97.

Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge al suo interno il Presidente.

I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio dei revisori dei conti esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo ed esprime il proprio

motivato parere agli organi competenti alla loro approvazione definitiva.

Esprime inoltre il proprio parere su questioni relative alla gestione contabile e finanziaria dell’associazione

ogni qual volta gli organi dell’associazione ritengono opportuno richiederlo.

I membri del Collegio dei revisori dei conti partecipano di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo senza

diritto di voto.



Art. 12

SPORTELLI TERRITORIALI


L’Associazione può articolare la propria presenza sul territorio attraverso la realizzazione di

sportelli, promossi di comune accordo e con la fattiva collaborazione delle Organizzazioni locali di

Volontariato.

La dislocazione degli sportelli, dal punto di vista territoriale, deve evitare contiguità fra gli stessi

allo scopo di servire, in particolare, le località periferiche o lontane dalla sede del Centro.

Si ravvisa l’opportunità, rispetto la loro ubicazione, di privilegiare l’individuazione di Comuni le

cui amministrazioni offrono collaborazione e disponibilità di risorse.



Art.13

MODIFICHE DELLO STATUTO


Modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da un terzo dei Soci

iscritti all’Associazione. Competente a deliberare le modifiche di Statuto è l’Assemblea

straordinaria dei Soci. Per le deliberazioni si applica quanto disposto dall’art 5.



Art.14

NORMA FINALE


Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e , per quanto

applicabili, le vigenti disposizioni legislative

in materia.



Art. 15

NORMA TRANSITORIA


Dopo l’approvazione delle modifiche statutarie l’ufficio di Presidenza predisporrà il regolamento di

attuazione dello Statuto da portare alla ratifica del Consiglio Direttivo, per il successivo inoltro

all’Assemblea dei Soci entro tre mesi


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CENTRO SERVIZI AL VOLONTARIATO DEI DUE MARI
REGOLAMENTO INTERNO

 

Art.1 - SOCI


Soci fondatori e soci ordinari

Sono soci fondatori del Centro Servizi al Volontariato Dei Due Mari le associazioni e gli enti che hanno partecipato all’atto costitutivo.

Possono essere ammesse alla qualità di soci ordinari, tutte le associazioni di volontariato e gli organismi senza fini di lucro e di utilità sociale di carattere provinciale.

Le associazioni che non hanno carattere provinciale e che risultano socie del CSV alla data di approvazione del presente regolamento dovranno regolarizzare la propria posizione entro tre mesi attraverso la proposizione di idonea domanda di adesione da parte della organizzazione provinciale alla quale afferiscono. La suddetta domanda produrrà, se accolta, l’automatica decadenza di tutte le associazioni riconducibili all’ente provinciale richiedente. Tale decadenza si attuerà in ogni caso decorsi tre mesi dall’approvazione del presente regolamento per tutte le organizzazioni riconducibili ad altra di carattere provinciale già socia del CSV.

I soci fondatori ed i soci ordinari godono delle medesime facoltà e pertanto avranno gli stessi diritti ed i medesimi doveri nei confronti dell’associazione.

Tutti i soci sono iscritti nel Libro Soci ove saranno annotati tutti i dati dell’ente: denominazione, sede legale, rappresentante legale. Saranno altresì annotati gli estremi del versamento della quota annuale e gli eventuali provvedimenti adottati nei confronti dell’associazione.

La corretta tenuta del Libro dei Soci è a carico del Direttore.


Rappresentanza

I soci intervengono alla vita associativa attraverso il loro legale rappresentante pro-tempore o attraverso altra persona da questi espressamente e formalmente delegata.


Domande di adesione

Gli organismi che intendessero essere ammessi nella base sociale devono produrre, all’indirizzo dell’associazione, formale istanza intestata al presidente.

La domanda, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore, deve riportare la dichiarazione di accettazione dello Statuto dell’associazione e, inoltre, deve indicare i recapiti (indirizzo completo, eventuale fax ed e-mail) ove indirizzare tutte le comunicazioni utili.

La domanda di adesione deve essere corredata da copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente, da una descrizione delle attività programmate e svolte nell’ultimo anno solare, da informazioni sulla struttura organizzativa ivi compresa la composizione degli organi sociali, nonché dalla delibera dell’organo esecutivo dell’associazione con la quale viene dato mandato al legale rappresentante di procedere alla richiesta di associazione al CSV.

La domanda di ammissione verrà vagliata dal Consiglio Direttivo che si potrà avvalere di una commissione interna ad hoc che verifichi in concreto la sussistenza dei requisiti richiesti per l’adesione. Il Consiglio Direttivo si esprime con provvedimento motivato entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.

Le istanze presentate da organizzazioni diverse dalle organizzazioni di volontariato potranno essere valutate solo se al momento della domanda sia fatto salvo il principio statutario per il quale gli enti diversi dalle associazioni di volontariato non possono superare la quota prevista dallo Statuto.

All’ente richiedente, in ogni caso, va data formale comunicazione circa l’esito dell’istanza.

Nel caso in cui la richiesta venga accettata l’ente ha tempo venti giorni dal ricevimento dell’informativa per regolarizzare la propria adesione versando la quota sociale mediante bonifico bancario o vaglia postale. Decorsi inutilmente i venti giorni l’istanza decade automaticamente.

Qualora l’ente intendesse ancora diventare socio, dovrà ripresentare formale istanza che, comunque, non potrà essere avanzata nel medesimo anno solare.

I neo soci avranno diritto di elettorato attivo e passivo decorsi tre mesi dall’avvenuto pagamento della quota sociale.


Decadenza

La qualità di socio si perde per dimissioni, morosità, o esclusione per decisione motivata del Consiglio Direttivo.

Le dimissioni dovranno essere presentate formalmente ed avranno effetto dalla data di recepimento.

La decadenza per morosità è automatica e viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorso il termine del 30 giugno quale data ultima per il versamento della quota sociale annuale. Della decadenza per morosità viene data comunicazione all’associazione con raccomandata A/R ed avrà effetto dalla data di ricezione della comunicazione.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, può decidere la decadenza di un’associazione dalla qualità di socio quando sia stata accertata la responsabilità di atti in contrasto con le finalità dell’associazione Centro Servizi al Volontariato Dei Due Mari o lesivi degli interessi e dell’immagine della stessa.

Il Consiglio Direttivo decide in via automatica circa la decadenza di un’associazione dalla qualità di socio anche quando sia stata accertata la cessazione dell'attività e quando l’organizzazione non sia stata presente o rappresentata a tre assemblee consecutivamente.

Il Consiglio Direttivo, eventualmente avvalendosi di una commissione interna ad hoc, alla scadenza di ogni biennio procede alla verifica della sussistenza dei requisiti in capo ad ogni organizzazione socia.


Quota sociale

La quota sociale viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo entro il termine dell’approvazione del bilancio consuntivo e, comunque, entro e non oltre il trenta aprile. In caso di mancato provvedimento del Consiglio Direttivo la somma da versarsi quale quota sociale si intende automaticamente confermata nell’entità stabilita per l’anno precedente.

Della quantificazione della quota sociale viene data notizia alle organizzazioni socie che dovranno ottemperare mediante bonifico bancario o vaglia postale. Decorso il termine del 30 giugno (farà fede la data del versamento) i soci che non avessero ottemperato al pagamento della quota sociale, decadranno automaticamente anche senza che il CSV abbia risollecitato il pagamento della quota.

L’ente decaduto per morosità, qualora reintendesse essere riammesso nella base sociale dovrà presentare formale istanza che, comunque, non potrà essere avanzata nel medesimo anno solare.

La quota sociale non è né rimborsabile né cedibile.



Art. 2 - ASSEMBLEA


Costituzione

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari per come risultanti nel libro dei soci e dai componenti del Consiglio Direttivo.

Essa si riunisce in sede ordinaria e straordinaria per deliberare sui compiti ad essa demandati dallo Statuto.

I soci intervengono in Assemblea con il loro rappresentante legale pro-tempore

Il mandato di rappresentanza, redatto su carta semplice, deve essere firmato dal presidente dell’associazione e deve contenere le generalità complete della persona indicata anche quando si identifica con lo stesso presidente.

Fanno parte di diritto dell’Assemblea, senza concorrere al quorum e senza diritto di voto, tutti i componenti del Consiglio Direttivo, a meno che non intervengano in Assemblea in qualità di rappresentanti di un’associazione socia.

È facoltà di ciascun ente farsi rappresentare in Assemblea da altro associato diverso dal proprio rappresentante legale purchè sia prodotta espressa designazione e formale delega.

Sempre mediante delega scritta i soci possono farsi rappresentare in Assemblea anche da altro socio del CSV Dei Due Mari purché sia prodotta al Centro Servizi espressa designazione e formale delega. In tale eventualità la delega va fatta da associazione ad associazione, per il tramite del rappresentante legale. L’associazione delegata, poi, assegnerà la delega al medesimo socio che la rappresenta. Ogni ente socio di CSV può rappresentare solo un altro socio.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere delegati alla rappresentanza di altri soci solo quando intervengano in Assemblea già in qualità di rappresentanza legale di un’associazione socia.

Alle sedute partecipa, senza diritto di voto e senza concorrere al quorum, il Direttore con funzioni di segretario.


Convocazione

L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente almeno due volte l’anno e, comunque, ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

La convocazione può essere, inoltre, richiesta da almeno un quinto dei soci e in tal caso il Presidente convoca l’Assemblea entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

La convocazione dell’Assemblea è effettuata tramite avviso scritto inoltrato a tutti i soci a mezzo raccomandata A/R (farà fede la data del timbro postale), e-mail o fax almeno quindici giorni prima della data dell’adunanza. Per l’invio tramite e-mail o fax, la segreteria dovrà ricevere conferma dell’avvenuta ricezione. Ciascuna organizzazione dovrà avere cura di trasmettere i propri recapiti (indirizzo postale, e-mail, fax) per la ricezione della convocazione segnalando la modalità di invio preferita.

Ciascuna organizzazione, pertanto, dovrà avere cura di aggiornare il CSV Dei Due Mari sulle eventuali variazioni dei propri recapiti. In assenza di eventuali comunicazioni in merito, resterà inteso che la convocazione si intenderà regolarmente spedita all’ultimo recapito segnalato anche se variato o non più attivo. La lettera di convocazione restituita al mittente fa fede dell’avvenuta comunicazione.

La convocazione dell’Assemblea deve contenere: data, luogo ed orario della riunione, l’indicazione dei punti all’ordine del giorno da trattare, nonché l’eventuale data, luogo ed orario della seconda convocazione che non potrà ricadere nel medesimo giorno.

La convocazione dell’Assemblea può essere richiesta, sempre da almeno un quinto dei soci, anche per richiedere il rinnovo anticipato delle cariche. In tale caso l’Assemblea dovrà aprirsi con la discussione e la votazione di una mozione di sfiducia che, si intenderà accolta, se votata da almeno la metà più uno dei soci presenti.


Compiti

I compiti dell’Assemblea ordinaria e dell’Assemblea straordinaria sono quelli stabiliti dallo Statuto.


Validità

Tanto l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono valide in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

La validità dell’Assemblea è dichiarata da apposita commissione Verifica poteri e composta da tre membri indicati dal Presidente. Uno dei tre membri assume funzione di Presidente di Commissione.

Nella commissione non può essere nominato più di uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

La commissione dovrà:

verificare il diritto alla partecipazione all’Assemblea sulla scorta dell’elenco dei soci fornito dal Direttore del CSV;

esaminare e convalidare il mandato di rappresentanza conferito dall’associazione socia ad un proprio associato;

esaminare e convalidare il mandato di rappresentanza conferito in delega dall’associazione socia ad altro ente socio di CSV;

rilasciare agli aventi diritto al voto i cartellini per le votazioni assembleari.

 

La commissione assume anche la funzione di Commissione Mozioni e Commissione Votazioni.

Pertanto alla commissione spetta:

la ricezione di eventuali mozioni;

la verifica di congruità della mozione presentata con le norme statutarie e regolamentari;

far porre in votazione le mozioni ammissibili, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

 

La commissione, qualunque sia la funzione chiamata a svolgere, avrà la piena collaborazione del Direttore e della segreteria.


Modalità di votazione

L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti, quella straordinaria delibera con la maggioranza qualificata (2/3 dei presenti).

Tutte le votazioni avvengono a voto palese per alzata di mano, fatta eccezione per le votazioni relative o inerenti le persone o gli organismi soci.

Comunque è facoltà di chiunque avente diritto al voto, prima di procedere ad una qualsivoglia votazione, richiedere che essa avvenga a scrutinio segreto anche quando non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente. La proposta di votare a scrutinio segreto va messa immediatamente ai voti e ove incontrasse la maggioranza dei consensi, la votazione di specie verrà effettuata a scrutinio segreto.

L’Assemblea delibera su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Per far porre in votazione argomenti non già indicati all’Odg occorrerà presentare e mettere in votazione una formale mozione per l’inserimento di un argomento all’Odg.

La votazione della mozione potrà essere preceduta da un intervento a favore ed uno contro, dopodiché la mozione viene posta a votazione.

Perché la mozione venga accolta dovrà ottenere il consenso di almeno i 2/3 dei votanti.

Nel caso in cui una votazione dovrà essere svolta a scrutinio segreto, le procedure di voto saranno a cura della sopracitata Commissione Votazioni.

La commissione avrà il compito di:

enunciare all’Assemblea le modalità di votazione fissandone anche i tempi;

predisporre il materiale e le schede relative alle votazioni;

procedere all’assegnazione delle schede di votazione previa verifica della regolarità della rappresentanza e delle deleghe;

vigilare sul corretto svolgimento delle votazioni;

procedere alla spoglio delle schede votate;

proclamare il risultato delle votazioni.

 

Nel caso di votazione per il rinnovo degli organi sociali, ciascun organo viene eletto separatamente e per ciascun organo deve venir predisposta una scheda separata.

Se si deve eleggere il Presidente, prima si passa alla votazione di questo organo tra coloro che vengono candidati.

In prima votazione viene eletto Presidente colui che ottiene la maggioranza qualificata delle preferenze (2/3) degli aventi diritto al voto presenti al momento della votazione.

Ove in prima votazione non sia stato raggiunto il quorum richiesto si procede ad una seconda votazione al termine della quale viene eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta delle preferenze (la metà + 1) degli aventi diritto al voto presenti al momento della votazione .

Ove in seconda votazione non sia stato raggiunto il quorum richiesto si procede ad una terza votazione al termine della quale viene eletto colui che ottiene il maggior numero di preferenze.

Successivamente all’elezione del Presidente si procede all’elezione del Consiglio Direttivo.

Coloro, già candidati alla Presidenza e non risultati eletti, possono essere ricandidati al ruolo di Consigliere.

Per l’elezione al Consiglio risulteranno eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero di preferenze sino al completamento dei posti disponibili.

I Consiglieri eletti dovranno proferire entro dieci giorni dall’assemblea formale accettazione della nomina. Ove la nomina non fosse accettata da un qualsiasi eletto, verrà nominato Consigliere il primo dei non eletti e così via. Ove la nomina fosse da tutti accettata, le eventuali successive sostituzioni dei Consiglieri verranno svolte per come previsto al comma Sostituzioni e surroghe del capitolo inerente il Consiglio Direttivo.

Le votazioni per il Presidente ed il Consiglio Direttivo potranno avvenire contestualmente ove alla carica di Presidente vi sia una sola candidatura.

Le votazioni si svolgono sempre a scrutinio segreto.

Ciascun delegato ha diritto ad avere tante schede per la votazione in funzione del mandato di rappresentanza ricevuto.

Per ciascuna votazione si possono esprimere tante preferenze sino al numero massimo delle cariche da ricoprire.

Le schede che riporteranno un numero maggiore di preferenze saranno considerate nulle.

Elezioni

In occasione del rinnovo delle cariche sociali o dell’elezione di un nuovo componente per la sostituzione di altro membro per dimissioni o decadenza, ciascuna organizzazione socia potrà avanzare la candidatura di un proprio associato. Se la candidatura perverrà presso la sede del CSV, corredata da un curriculum della persona o da una scheda di presentazione, almeno cinque giorni prima dell’Assemblea, il CSV darà notizia ai soci della candidatura ed il curriculum della persona sarà inserito nella cartellina dell’Assemblea.

In ogni caso sarà possibile ad un’associazione avanzare una candidatura in sede assembleare entro l’orario fissato dal Presidente.

Le procedure di voto saranno a cura della Commissione Votazioni.

Ciascun delegato avrà diritto ad un voto in funzione della rappresentanza esercitata

Mozioni di sfiducia

L’Assemblea dei Soci validamente costituita può avanzare una mozione di sfiducia al Presidente del CSV ed al Consiglio Direttivo, sia separatamente che ad entrambi gli organi. In questo caso la mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno la metà più uno dei soci presenti e rappresentati. A seguito della presentazione della mozione di sfiducia, il Presidente deve sospendere i lavori e riconvocare entro 20 giorni l’Assemblea Straordinaria con all’Ordine del Giorno la sola discussione e votazione della mozione di sfiducia. Nel caso in cui la mozione venga approvata e l’organo sfiduciato, l’Assemblea fissa la data della nuova convocazione per il rinnovo degli organi

sfiduciati. La convocazione verrà svolta nei termini statutari a cura del presidente del Collegio dei Garanti.

Verbali

Di ogni seduta sarà redatto un verbale a cura del Direttore. In sua assenza o altro impedimento il Presidente può incaricare altro soggetto dandone comunicazione all’Assemblea.

Il verbale firmato dal Presidente verrà messo a disposizione di tutti i soci e, dato per letto e conosciuto, verrà sottoposto all’approvazione della successiva Assemblea.



Art. 3 - CONSIGLIO DIRETTIVO


Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri compreso fra cinque e quindici, incluso il Presidente. Il numero è sancito dall’Assemblea e rimarrà invariato per tutta la durata di un mandato e pertanto qualsiasi variazione ha effetto dal primo rinnovo delle cariche sociali.

Ai membri eletti dall’Assemblea si aggiungerà un membro nominato dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, secondo quanto disposto dall’Art.2 comma 6 lettera D del D.M. 8/10/97.

I membri del Collegio dei Revisori dei conti partecipano di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa solo se espressamente invitato e senza diritto di voto e senza concorrere al quorum, il Direttore e che ove presente assolverà alle funzioni di segretario.

Senza diritto di voto, inoltre, possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, esperti, consulenti ed altre figure tecniche ritenute utili ai lavori.

I componenti del Consiglio Direttivo non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica.


Convocazione

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente. Si riunisce di norma almeno una volta al mese e comunque ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi membri, attraverso formale richiesta, lo ritengano necessario.

La convocazione è effettuata con qualsiasi mezzo di norma almeno 5 giorni prima della data dell’adunanza. In caso di motivata urgenza tale termine può essere comunque derogato.

Indipendentemente dalla modalità di convocazione ogni Consigliere deve essere informato circa la data, il luogo e l’orario della riunione, nonché deve ricevere indicazione dei punti all’ordine del giorno da trattare.


Validità

Il Consiglio è validamente costituito, quando è presente almeno la metà più uno dei suoi membri con diritto di voto. Non è ammesso essere rappresentati per delega.

Non è possibile la convocazione del Consiglio Direttivo in seconda convocazione e pertanto la seduta che non raggiunga il quorum dovrà essere riconvocata dal Presidente.

Compiti

I compiti del Consiglio Direttivo sono quelli stabiliti dallo Statuto.

In considerazione della responsabilità personale, solidale ed illimitata per tutti i componenti dell’organo amministrativo, le deliberazioni assunte, salvo quelle richieste per il normale funzionamento del centro, non

dovrebbero comportare obbligazioni che vadano oltre l’arco temporale del mandato previsto per il sopracitato organo.


Decadenza

I Consiglieri assenti consecutivamente, senza giustificato motivo, a tre sedute, decadono automaticamente dalla carica.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, può decidere la decadenza di un Consigliere dalla carica quando sia stata accertata la responsabilità di atti in contrasto con le finalità dell’associazione Centro Servizi al Volontariato Dei Due Mari o lesivi degli interessi e dell’immagine della stessa.

Il Consigliere che, per un qualunque motivo, sia decaduto dalla carica non potrà essere rieletto né per il mandato in corso, né tantomeno per il successivo.


Sostituzioni e surroghe

Il Consigliere dimissionario o decaduto dalla carica deve essere sostituito alla prima Assemblea utile ed il sostituto neo eletto durerà in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo di cui farà parte.

Ove le dimissioni o le decadenze dalla carica di Consigliere possano inficiare il corretto svolgimento dei lavori del Consiglio Direttivo, è facoltà dello stesso operare, in via provvisoria, delle surroghe. Resta inteso che alla prima Assemblea utile si dovrà procedere ad elezioni.

Verbali

Per ogni seduta verrà redatto un verbale da un segretario nominato di volta in volta dal Presidente. Se presente il Direttore sarà lui ad assolvere tale funzione.

Il verbale firmato dal Presidente verrà messo a disposizione di tutti i Consiglieri e verrà sottoposto all’approvazione della successiva adunanza di Consiglio.



Art. 4 - PRESIDENTE


Il presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell’associazione.

In caso di impedimento del Presidente la firma e la rappresentanza vengono dallo stesso delegate, con il consenso dell’organo direttivo, ad un membro del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento senza che sia stata possibile la formulazione di una delega, è sostituito dal membro più anziano di età tra i membri elettivi del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è preposto alla gestione dell’ordinaria Amministrazione ed ha la responsabilità dell’organizzazione e del buon funzionamento del Centro.

Il Presidente può delegare, in via permanente o transitoria, parte delle proprie attribuzioni ai membri del Consiglio Direttivo. La delega deve avvenire con il consenso dell’organo direttivo.

In caso di inderogabili urgenti necessità legate al funzionamento del Centro, anche in assenza di specifica delega, il presidente può agire con i poteri del Consiglio Direttivo portando i provvedimenti all’approvazione dello stesso nella prima riunione utile.

Tra i compiti del Presidente quelli di:

convocare e presiedere l'Assemblea illustrando gli argomenti sui quali si discute e si vota, regolando il dibattito, stabilendo l’ordine e la modalità delle votazioni, proclamando il risultato, ecc.;

 

 

convocare e presiedere il Consiglio Direttivo illustrando gli argomenti sui quali si discute e si vota, regolando il dibattito, stabilendo l’ordine e la modalità delle votazioni, proclamando il risultato, ecc.;

vigilare sulla correttezza dello svolgimento dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, salvaguardando sempre l’interesse generale;

nominare nelle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, se necessario, un segretario, una commissione Verifica poteri – Mozioni ed Elettorale, o altro organo per specifiche mansioni, fra persone di sua fiducia;

dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

promuovere e vigilare sulla realizzazione del programma del Centro Servizi;

curare l’amministrazione del Centro Servizi;

favorire la circolazione delle informazioni;

comunicare agli interessati eventuali provvedimenti di decadenza;

portare all’approvazione i bilanci preventivi e consuntivi;

controfirmare col segretario designato i verbali delle singole riunioni dandone lettura alle successive adunate per l’approvazione.

 


Art. 5 - COLLEGIO DEI GARANTI


La composizione ed i compiti del Collegio dei Garanti sono quelli stabiliti dallo statuto.



Art. 6 - DIRETTORE


Il Direttore viene nominato dal Consiglio Direttivo e ad esso ed al suo Presidente risponde direttamente avendo la responsabilità direttiva del Centro Servizi.

È responsabile della gestione di tutto il personale del CSV, dei locali del Centro, della loro apertura e chiusura, delle attrezzature di proprietà o qualsiasi titolo utilizzate. In tal senso, sotto la sua responsabilità, sono posti gli sportelli e/o qualsiasi altra sede delegata o periferica.

Per la propria posizione lavorativa (autorizzazioni, permessi, ferie, ecc.) fa riferimento direttamente al Presidente o a persona del Direttivo all’uopo delegata.

Partecipa alle riunioni delle Assemblee dei Soci con funzioni di segretario e senza diritto di voto e senza concorrere al quorum. Se richiesto partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e, ove presente, assolve alle funzioni di segretario.

Su incarico del Presidente, e nel rispetto delle linee programmatiche ed organizzative deliberate dagli Organi, predispone nei termini di legge il bilancio preventivo e consuntivo da portare all’approvazione ed alla ratifica degli organi competenti.

Predispone tutti gli atti esecutivi inerenti la realizzazione delle decisioni assunte dagli organi sociali.

Pone all’attenzione del Consiglio Direttivo le questioni tecniche ed operative sulle quali ritiene che l’organo debba esprimersi o deliberare.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno predispone una relazione per il Consiglio Direttivo con gli elementi quali-quantitativi ritenuti qualificanti per la valutazione del proprio operato nell’anno precedente. Il confezionamento della relazione è a discrezione del Direttore salvo che il Consiglio Direttivo non dia più precise indicazioni in merito.



Art. 7 - NORME DI CARATTERE GENERALE E DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA


Essendo il CSV un soggetto di diritto privato senza personalità giuridica, lo stesso rientra nella disciplina del Codice civile che prevede il regime di responsabilità personale, solidale ed illimitata per tutti i componenti gli organi decisionali riguardo le obbligazioni che assumono.

Pertanto,tale caratterizzazione giuridica comporta l’esigenza di non assumere obbligazioni che vanno oltre l’arco temporale del mandato previsto per gli organi, salvo quelli richiesti per il normale funzionamento del centro, e di non assumere altresì, obbligazioni senza le preventive delibere del consiglio direttivo.

I verbali redatti, ai fini della responsabilità di ogni ordine e grado, devono contenere ed accogliere le dichiarazioni dei consiglieri.

Ogni erogazione o spesa deve essere documentalmente giustificata, preventivamente autorizzata dal presidente e rispondente alle decisioni ed alle delibere assunta dal consiglio direttivo.

Il conto corrente bancario, all’interno del quale vanno ricondotte tutte le risorse dell’associazione deve essere intestato al CSV e le movimentazioni devono essere realizzate dal Presidente o da un Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo, a firma disgiunta, così come l’emissione dei relativi assegni di conto corrente.

Viene consentito un fondo cassa contanti per piccole spese non superiore ad euro1000,00 mensili, gestito dal direttore di sede.

Ogni spesa viene realizzata attraverso un ordinativo del Presidente e d il fondo cassa deve essere contabilmente chiuso ogni fine mese e quindi, sottoposto alla verifica ed al controllo quadrimestrale del collegio dei Sindaci.

Ogni altra erogazione può avvenire unicamente attraverso l’emissione di assegni di C/C o bonifico bancario, accompagnata da ordinativo del Presidente e, comunque, riscontrata da un documento giustificativo di spesa, a cui allegare copia fotostatica dell’assegno emesso.



Art. 8 - INCOMPATIBILITA’ DEL PERSONALE DIPENDENTE


Il personale dipendente dal CSV è obbligato a mantenere con tutte le Associazioni di Volontariato un comportamento improntato alla massima disponibilità.

Lo stesso non può intrattenere con le OdV rapporti di collaborazione comunque retribuita o di consulenza, anche gratuita, rientrando questi aspetti nella natura e negli scopi istituzionali del CSV, oltre che nell’esigenza etica e morale della massima trasparenza ed equidistanza.



Art. 9 - SPORTELLI


Gli sportelli dislocati nel territorio provinciale vengono istituiti con l’intento di favorire l’accesso alle iniziative ed ai servizi offerti dal CSV. Gli sportelli, dunque, devono rappresentare un punto di riferimento per il volontariato così da contribuire a promuovere, incentivare e sostenere le organizzazioni di volontariato su base locale.

Gli sportelli sono istituiti dal Consiglio Direttivo che ne decide il numero, l’ubicazione e la distribuzione sul territorio provinciale innanzitutto attraverso una valutazione del potenziale bacino d’utenza, di modo che sia salvaguardato un giusto rapporto costi/benefici.

Nel decidere l’ubicazione degli sportelli, inoltre, il Consiglio Direttivo dovrà privilegiare quei contesti in cui sarà recepita l’offerta di idonee strutture, da parte di enti pubblici o privati, con modalità poco vincolanti ed economicamente non onerose.

Il Consiglio Direttivo, annualmente, potrà determinare ulteriori criteri per la scelta dell’ubicazione degli sportelli.

Annualmente il Consiglio Direttivo, entro il mese di ottobre di ciascun anno, sulla scorta degli elementi qualitativi e quantitativi relativi ai primi nove mesi dell’anno solare in corso e forniti dal Direttore, delibera se confermare lo sportello già attivo o se disporne la chiusura, la sospensione, l’accorpamento o il trasferimento.

Il confezionamento dei dati atti alla verifica di efficienza ed efficacia degli sportelli è a discrezione dei soggetti deputati salvo che il Consiglio Direttivo non dia più precise indicazioni in merito.



Art. 10 - TAVOLO PERMANENTE DI CONFRONTO


È istituito un tavolo permanente di confronto fra gli enti locali e pubblici già aderenti all’associazione Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari ed una rappresentanza del volontariato, in numero paritetico.

Ciascun organo nomina i propri rappresentanti.

Per il CSV i rappresentanti sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Le funzioni di presidente saranno assolte dal rappresentante istituzionale più anziano. Il presidente avrà il compito di convocare e presiedere le sedute nonché quello di rappresentare le determinazioni assunte agli organi associativi interessati.

Compito del Tavolo è quello di facilitare i rapporti operativi tra organizzazioni di volontariato e gli enti locali e le istituzioni, di attivare canali informativi costanti, di concertare la programmazione di attività.

Il Tavolo si riunisce anche allo scopo di esprimere proposte e pareri sulle attività del Centro di Servizio.

Il Tavolo, inoltre, potrà farsi promotore, garante e facilitatore di accordi, intese e protocolli con Enti Locali al fine di reperire risorse a livello locale, sedi operative, strutture.



Art. 11 - CONFERENZA PROGRAMMATICA


La conferenza programmatica rappresenta la modalità con la quale il CSV dei Due Mari realizza una programmazione partecipata delle proprie attività.

Essa viene indetta una volta ogni due anni, di norma nel periodo settembre-ottobre.

Alla conferenza programmatica vengono invitate a partecipare tutte le associazioni di volontariato operanti nel territorio provinciale indipendentemente dall’essere socie del CSV o dall’essere iscritte al Registro del Volontariato.

Compito della conferenza programmatica è quello di elaborare un documento di proposte di programma da sottoporre all’Assemblea dei Soci del CSV perché possano essere valutate ed eventualmente demandate all’organo tecnico per essere tradotte all’interno della programmazione.

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